page_name: blog
title:
keyword:
description: Succoaloevera.it
Menu

Blog

La mia rubrica personale

Tassazione dei ricavi da attività di Network Marketing

LEGGE 173/2005 AGOSTO 2005

Il Network Marketing è un sistema di distribuzione di prodotti e servizi utilizzato da molte aziende come canale distributivo.
Ma come viene disciplinato dal punto di vista fiscale?  
Come vengono tassati i ricavi provenienti da questa attività?

La storia

Il Network Marketing nasce nel 1934 negli Stati Uniti per la distribuzione di integratori alimentari.
Il semplice meccanismo di distribuzione di prodotti  prevede che il consumatore  consigli tali prodotti ai propri amici e conoscenti.
Per questa sua pubblicità riceve dall’azienda dei benefici economici tanto per le vendite procacciate in proprio quanto per le vendite procacciate dalle persone da lui sposorizzate, cioè persone introdotte nella struttura dal consumatore iniziale.

L’utilizzo   distorto di questo meccanismo distributivo ha favorito, spesso in assenza di severe norme di controllo, la nascita di fenomeni tipo catene di Sant’Antonio oppure tipo piramidi illegali che nulla avevano più a che fare con distribuzione del prodotto, fino ad arrivare a vere e proprie truffe finalizzate solamente a inserire nuovi distributori.

Questo modo di agire non è Network Marketing ed è vietato dalla legge, quindi illegale.

Ecco perchè In Italia è Network Marketing è regolamentato dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 rubricata “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.


 

requisiti personali per poter esercitare l’attività di “networker” sono i medesimi richiesti per l’esercizio di una qualsiasi attività commerciale.  

Un aspetto particolarmente degno di nota è quello fiscale.

Fino a 5.000 euro netti di incassi per anno solare l’attività è considerata come “occasionale” e non necessità di alcuna particolare formalità. I redditi sono infatti tassati mediante una ritenuta alla fonte nella misura del 23% (primo scaglione di imposta IRPEF) calcolata su un imponibile del 78%.

La misura complessiva della ritenuta è pertanto del 17,94% e, trattandosi di ritenuta a titolo definitivo, esonera il percettore da qualsiasi ulteriore obbligo dichiarativo.

I redditi così percepiti non andranno pertanto dichiarati e non faranno cumulo con eventuali altre entrate del contribuente, il quale è pertanto libero da qualsiasi ulteriore obbligo.

Oltre la soglia di 5.000 euro netti per anno solare, l’attività non è più considerata occasionale e comporta l’obbligo dell’apertura della partita IVA con relativa emissione delle fatture di provvigioni e versamento dell’Imposta sul Valore aggiunto nelle vie ordinarie.

I ogni caso la tassazione rimane sempre la stessa senza scaglioni.....

Se vuoi saperne ancora scrivimi qui

 

 

 


Seguimi nei miei Social Network
Contattami